Terza Dose VaccinoSono state depositate le tre sentenze emesse il 1° dicembre scorso con le quali la Corte Costituzionale riconosce la legittimità dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 per gli operatori sanitari.

Con la sentenza n.14/2023, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, concernente l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario. “Non può, pertanto, condividersi – si legge nella motivazione della sentenza -– la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di ‘conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile’ (sentenza numero 118 del 1996)”.

La sentenza n.15 ha stabilito che la previsione dell’obbligo vaccinale, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie non abbia costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. In risposta alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali ordinari di Brescia, di Catania e di Padova, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria funzione. La sentenza, infine, ha deciso che quanto previsto dalle norme censurate ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura inferiore alla metà dello stipendio.

“È inammissibile la questione di legittimità dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge 44 del 2021, come modificato dal d.l. n. 172 del 2021, laddove, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, non si limita la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria a quelle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti personali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19.” Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n.16/2023.