Il Ministero della Salute ridefinisce il nuovo Regolamento (UE) 2022/1616, pubblicato il 20 settembre 2022 ed entrato in vigore il 10 ottobre 2022, che abroga il Regolamento (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
La norma, nello specifico, definisce:
• l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata;
• lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclo, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
• l'uso, a contatto con i prodotti alimentari, di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.
Secondo le disposizioni del regolamento, è possibile immettere sul mercato materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di materia plastica riciclata fabbricati:
• con una tecnologia di riciclo idonea, in grado di riciclare i rifiuti in materiali e oggetti di materia plastica riciclata sufficientemente inerti e sicuri da un punto di vista microbiologico;
• oppure con una nuova tecnologia, purché questa sia conforme al capo IV del regolamento.
Per garantire la trasparenza e facilitare le attività di controllo, il nuovo regolamento crea il Registro dell'Unione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclo, degli schemi di riciclo e degli impianti di decontaminazione, accessibile al pubblico sul sito web della Commissione Europea.
La Commissione, inoltre, ha pubblicato una pagina informativa, in cui:
• illustra le modalità di registrazione e fornisce i moduli necessari;
• fornisce il modello della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità (Allegato II del regolamento), finalizzata a riassumere in modo standardizzato il funzionamento, il controllo e il monitoraggio degli impianti di riciclo;
• i modelli di dichiarazione di conformità della materia plastica riciclata, che devono essere utilizzati dai riciclatori e dai trasformatori (Allegato III, Parte A e Parte B, del regolamento).
Il regolamento dispone che la notifica per la registrazione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, degli schemi di riciclo e degli impianti di decontaminazione deve essere effettuata, entro i termini previsti, sia alla Commissione Europea che all’autorità competente del territorio in cui è situato l’impianto, il Gestore dello schema o lo Sviluppatore della nuova tecnologia.